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Sez. 5, Sentenza n. 11610 del 28/07/2003 (Rv. 565464 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Status di coltivatore diretto - Accertamento autonomo da parte del giudice tributario - Contribuente - Diritto - Sussistenza - Potere di certificazione della competente autorità amministrativa - Esercizio - Tutela del diritto all'agevolazione - Preclusione - Esclusione - Coltivatore diretto ai sensi dell'art. 31 della legge n. 590 del 1965 - Qualità - Giudice tributario - Accertamento.
Stato
decisa il 2003-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565464-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello status di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status", attribuito dalla legge all'Ispettorato provinciale agrario, possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale. Ne consegue che il contribuente che impugni il diniego delle agevolazioni da parte dell'ufficio finanziario, per la mancata produzione nel termine della prescritta certificazione, non rilasciata dall'Ispettorato competente, ed opponga la propria qualità di coltivatore diretto, ancorché coadiuvato da un bracciante, ai sensi dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 - applicabile ai fini di tutte le provvidenze ed agevolazioni, anche fiscali, previste per la formazione della piccola proprietà contadina -, ha diritto ad un corretto accertamento di tale qualità da parte del giudice tributario investito della richiesta, sulla base della documentazione prodotta.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)