Sez. 1, Sentenza n. 5626 del 23/11/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200871 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici | Revoca dell'indulto - Senza l'osservanza delle forme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen. - Nullità assoluta - Sussistenza.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici
Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca dell'indulto con la cosiddetta procedura "de plano", ossia senza l'osservanza delle forme e delle garanzie del contraddittorio di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da nullità assoluta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)