Sez. 2, Sentenza n. 5495 del 17/11/1999 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 216349 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Procedimento in camera di consiglio ex art. 666 c.p.p. - Avviso alle parti e ai difensori della data di udienza - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 cod. proc. pen. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)