Sez. 5 - , Sentenza n. 19367 del 08/06/2020 Ud. (dep. 26/06/2020) Rv. 279108 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Udienza pubblica – Esclusione – Art. 443, comma 4, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost. e 6 Convenzione EDU - Manifesta infondatezza – Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 4, cod proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 101, 111, primo comma, e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, come interpretato della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui, nel rinviare alle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non prevede che il giudizio di appello relativo ad un processo svoltosi in primo grado con rito abbreviato possa essere celebrato in pubblica udienza quando ne facciano richiesta tutti gli imputati, in quanto le particolari forme semplificate del giudizio abbreviato, con componente premiale in caso di condanna, giustificano la compressione del principio di pubblicità nel giudizio di impugnazione, ove sia riconosciuta la possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 101, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)