Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 23/06/1972 (Rv. 359360 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - RINUNCIA DEL VENDITORE AL PAGAMENTO DIRETTO AL PROPRIO DOMICILIO - FORME - DESUMIBILITA DELLA MERA PREVISIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - RINUNCIA DEL VENDITORE AL PAGAMENTO DIRETTO AL PROPRIO DOMICILIO - FORME - DESUMIBILITA DELLA MERA PREVISIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - ESCLUSIONE.*
La rinuncia da parte del venditore al pagamento diretto al proprio domicilio deve risultare da un accordo espresso ed univoco e non puo, comunque, desumersi dalla sola previsione del pagamento a mezzo di cambiale tratta. (Conf 4051'69, mass n 344564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1182, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)