Sez. 3, Sentenza n. 4051 del 29/12/1969 (Rv. 344564 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - RINUNCIA DEL VENDITORE AL SUO DOMICILIO COME FORO TERRITORIALE - NECESSITA DI SPECIFICO ACCORDO - MERA EMISSIONE DI FATTURE ED UNILATERALMENTE DI TRATTE - INSUFFICIENZA - RIMESSIONE DA PARTE DEL COMPRATORE DI CAMBIALI A COPERTURA DELLE TRATTE E DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI QUESTE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - RINUNCIA DEL VENDITORE AL SUO DOMICILIO COME FORO TERRITORIALE - NECESSITA DI SPECIFICO ACCORDO - MERA EMISSIONE DI FATTURE ED UNILATERALMENTE DI TRATTE - INSUFFICIENZA - RIMESSIONE DA PARTE DEL COMPRATORE DI CAMBIALI A COPERTURA DELLE TRATTE E DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI QUESTE - IRRILEVANZA.*
La rinunzia da parte del venditore - che agisce per il pagamento del prezzo - al foro spettantegli in base agli artt 1182, terzo comma, cod civ e 20 cod proc civ deve risultare da un accordo espresso e univoco, e non dall'emissione delle fatture e delle relative tratte. L'emissione di queste ultime da parte del creditore-venditore, quando sia l'effetto della sua iniziativa unilaterale, non integrando gli estremi di alcun accordo con il debitore-compratore, non determina spostamento di Competenza in deroga al precetto generale sancito dalle norme predette. Ne il predetto accordo espresso puo desumersi dalla circostanza della mancata contestazione del compratore, che abbia rimesso al venditore altri effetti a copertura delle tratte emesse, e neppure dalla circostanza che il compratore chieda ed ottenga un differimento della scadenza delle tratte, giacche dette circostanze, in uso per agevolare il commercio, costituiscono semplici facolta normalmente praticate, senza Obbligo, nei rapporti fra commercianti. (Conf 507-66, massima n 321013 V 3053-69, massima n 342967 2816-69, massima n 342608 1561-69, massima n 340441 1113-69, massima n 339649 3949-68, massima n 337490 3184-68, massima n 336103)*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)