Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 30/04/1969 (Rv. 340208 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI TRA IL I AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE - TERMINE INIZIATO PRIMA DEL I AGOSTO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI TRA IL I AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE - TERMINE INIZIATO PRIMA DEL I AGOSTO - CONSEGUENZE.*
La sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, si riferisce ai termini che scadono o maturano tra il i agosto ed il 15 settembre e, nell'ipotesi in cui il termine inizi a decorrere anteriormente al primo agosto e scada entro il periodo stesso, opera nel senso che il numero dei giorni che intercorrono fra il 31 luglio e la scadenza si aggiunge, a partire dal 15 settembre, al numero dei giorni decorsi anteriormente al primo agosto. (V. 3615-68, massima n. 336875 3572-68, massima n. 336777 3235-68, massima n. 336180 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)