Sez. 1, Sentenza n. 3235 del 12/10/1968 (Rv. 336180 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.*
L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, non si e limitato a prorogare sino al 16 settembre i termini processuali scadenti tra il 1 agosto e il 15 settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione dei detti termini durante tale periodo, con la conseguenza che questo periodo non si calcola ai fini della decorrenza del termine, il quale ricomincia a decorrere subito dopo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione. (Conf. 1266-67, massima n. 327793 813-67, massima n. 326913 e altre V. 457-67, massima n. 326401).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)