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Sez. 1, Sentenza n. 3235 del 12/10/1968 (Rv. 336180 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336180-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.*

L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, non si e limitato a prorogare sino al 16 settembre i termini processuali scadenti tra il 1 agosto e il 15 settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione dei detti termini durante tale periodo, con la conseguenza che questo periodo non si calcola ai fini della decorrenza del termine, il quale ricomincia a decorrere subito dopo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione. (Conf. 1266-67, massima n. 327793 813-67, massima n. 326913 e altre V. 457-67, massima n. 326401).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)