Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 14/10/1993 (Rv. 483957 - 01)
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - In genere | Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Inclusione nel massimale di polizza - Ammissibilità.
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - In genere
In tema di assicurazione della responsabilità civile a norma dello art. 1917 cod. civ., le spese giudiziali, alle quali venga condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano componenti del pagamento assistito dalla copertura assicurativa, e, quindi, sono da comprendere nel massimale di polizza (a differenza dell spese che l'assicuratore direttamente assuma in qualità di gestore della lite e che vanno ripartite secondo il criterio di cui al terzo comma del citato art. 1917 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)