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Sez. 1, Sentenza n. 13088 del 22/12/1995 (Rv. 495193 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Inclusione nel massimale di polizza -Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495193-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 1917 terzo comma cod. civ. si riferisce alle spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato, mentre sono fuori dalla previsione normativa le spese rimborsate dall'assicurato al danneggiato vittorioso, che costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e pertanto gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)