Sez. L, Sentenza n. 7328 del 15/06/1992 (Rv. 477736 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Configurabilità - Condizioni - Interesse del datore di lavoro e temporaneità - Sufficienza - Durata più o meno lunga e sua predeterminazione - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi
La configurabilità del distacco (o comando) postula, quali requisiti indefettibili, l'interesse del datore di lavoro distaccante (al quale il rapporto di lavoro rimane riferibile) a che il proprio dipendente presti la sua opera a favore del terzo (distaccatario) e la temporaneità del distacco, la quale, peraltro, non implica né una durata più o meno lunga del distacco - che anzi può coincidere con l'intera durata del rapporto di lavoro, essendo, in particolare, compatibile con tale fenomeno la circostanza che l'inizio del distacco coincida con l'assunzione del lavoratore - né la predeterminazione della durata stessa del distacco, essendo sufficiente che questo duri per il tempo in cui persista, appunto, l'interesse predetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)