Sez. L, Sentenza n. 2880 del 17/03/1998 (Rv. 513739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Concorrente prestazione lavorativa presso l'azienda distaccante - Ammissibilità - Requisiti di legittimità del distacco - Interesse del datore di lavoro distaccante - Temporaneità - Necessità - Predeterminazione e brevità del distacco - Irrilevanza - Permanenza dell'interesse del datore distaccante - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
Il distacco di un lavoratore presso un'altra azienda - che è compatibile con la contemporanea parziale prestazione lavorativa presso l'azienda distaccante - richiede ai fini della sua legittimità l'interesse del datore di lavoro distaccante alla prestazione lavorativa a favore del terzo e la temporaneità del distacco, ma quest'ultima non richiede necessariamente la predeterminazione, o la brevità, della durata del distacco stesso ed è configurabile anche nella semplice persistenza dell'interesse del datore distaccante, con la sola eccezione di un'assunzione a tempo indeterminato finalizzata alla esclusiva destinazione della prestazione a favore di terzi. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito aveva rigettato la domanda di accertamento del carattere fittizio dell'interposizione e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del terzo datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)