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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14631 del 29/05/2019 (Rv. 654128 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Art. 9 l. n. 289 del 2002 - Acconti - Rimborso - Condizioni - Somma versata per errore dal contribuente - Ripetibilità - Termini - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654128-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In sede di adesione al condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002, mentre non si fa luogo al rimborso degli importi versati che valgono quali acconti su quelli che risulteranno eventualmente dovuti all'esito degli accertamenti definitivi, la somma non corrispondente ai predeterminati parametri legislativi versata per errore dal contribuente è ripetibile nell'ordinario termine prescrizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la ritenuta rimborsabilità di una rata erroneamente duplicata dal contribuente).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)