Sez. 5, Sentenza n. 4566 del 06/03/2015 (Rv. 634659 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Principi comuni alle leggi di condono - Rimborso di somme versate dal contribuente - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di IRAP.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. (Fattispecie relativa ad istanza di "definizione automatica" dell'IRAP ex art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente alla quale la S.C. ha specificato che essa ha effetto sull'intera imposta e non, quindi, sui singoli accertamenti).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)