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Sez. 2, Sentenza n. 3994 del 25/06/1980 (Rv. 407899 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - VENDITA DI FONDO PARZIALMENTE ALTRUI - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE PRESCRIZIONALE.*
Stato
decisa il 1980-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407899-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - VENDITA DI FONDO PARZIALMENTE ALTRUI - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE PRESCRIZIONALE.*

Nel caso in cui il compratore di un fondo agisca nei confronti del venditore per ottenere la riduzione del prezzo di acquisto, oltre al risarcimento del danno, perche una parte del fondo venduto risulti di proprieta non del venditore ma di un terzo, si configura un'ipotesi di evizione parziale, disciplinata dall'art 1480 cod civ, con la conseguente inapplicabilita del termine di prescrizione previsto dall'art 1541 dello stesso codice per la diversa ipotesi dell'art 1538 cod civ in cui si accerti che il fondo oggetto della compravendita ha una estensione minore da quella dichiarata dai contraenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 1541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)