Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 04/11/2009 (Rv. 610717 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE | Diritto alla riduzione del prezzo - Prescrizione - Termine di cui all'art. 1541 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE
Nel caso in cui il compratore di un fondo agisca nei confronti del venditore per ottenere la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, sul presupposto che una parte dell'immobile venduto risulta di proprietà di un terzo, si configura un'ipotesi di evizione parziale, disciplinata dall'art. 1480 cod. civ., con la conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1541 dello stesso codice, avente riguardo unicamente alla diversa ipotesi di cui all'art. 1538, e cioè al caso in cui si accerti che il fondo oggetto della compravendita abbia una estensione minore da quella dichiarata dai contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 1541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)