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Sez. L, Sentenza n. 173 del 09/01/2002 (Rv. 551436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Prestazione lavorativa non eccedente l'orario massimo legale - Retribuzione come lavoro straordinario - Condizioni - Individuazione di disposizione contrattuale idonea a configurare tale prestazione come lavoro straordinario - Necessità - Fattispecie relativa a dipendenti postali addetti all'attività di recapito della corrispondenza ragguagliata a 360 minuti giornalieri.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In caso di prestazione lavorativa non eccedente l'orario massimo legale, il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario presuppone necessariamente l'individuazione di una disposizione contrattuale che sia idonea a configurare tale prestazione come lavoro straordinario, eccedente, cioè, l'orario normale concordato fra le parti in una determinata misura inferiore a quella massima (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'attività di distribuzione della corrispondenza prestata da dipendenti postali, ragguagliata a 360 minuti giornalieri e documentata da un "modello valutazione recapito", aveva qualificato come straordinario il lavoro protrattosi oltre tale durata, omettendo di accertare se la contrattazione collettiva avesse effettivamente inteso prevedere in tal caso un qualche compenso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)