Sez. L, Sentenza n. 18601 del 05/12/2003 (Rv. 568663 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Limite dell'orario normale fissato dalla contrattazione collettiva in misura inferiore a quello legale - Superamento del solo limite convenzionale - Corresponsione di un corrispettivo inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, deve ritenersi legittima la condotta del datore di lavoro che corrisponda ai propri dipendenti che abbiano superato il limite convenzionale, ma non quello legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. per l'orario straordinario, sia perché l'inderogabilità di tale disposizione opera solo in presenza di violazioni dei tetti massimi di orario normale previsti da norme legislative, sia perché il principio di proporzionalità, di cui all'art. 36 Cost., va riferito al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore e non ai singoli elementi retributivi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)