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Sez. 5 - , Sentenza n. 23526 del 27/07/2022 (Rv. 665345 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all’importazione | Estraneità all’obbligazione doganale - Conseguenza - Mancato pagamento - Responsabilità solidale dell’importatore e del rappresentante indiretto - Esclusione - Responsabilità del solo importatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665345-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all’importazione

L'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)