Sez. 5 - , Sentenza n. 21659 del 29/07/2021 (Rv. 661951 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | IVA all'importazione - Procedura relativa ai diritti di confine - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancato pagamento derivante da reato - Prescrizione triennale - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
L'IVA all'importazione, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e, pertanto, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta alle disposizioni procedurali dettate per diritti di confine. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 84 T.U. dogane e 221, par. 4, CDC, qualora il mancato pagamento dell'imposta abbia causa dalla commissione di un reato, l'azione per la riscossione si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di irrevocabilità della sentenza o del decreto pronunciati in esito al procedimento penale, purché entro il medesimo termine dall'insorgere dell'obbligazione tributaria sia formulata una "notitia criminis" tale da individuare un illecito penale (nella specie concernente l'abusivo commercio di oro), idoneo ad incidere sul presupposto impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)