Sez. 1, Sentenza n. 27008 del 19/05/2021 Cc. (dep. 14/07/2021) Rv. 281616 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Richiesta di misure alternative – Emissione di un provvedimento di cumulo con ordine di esecuzione sospeso prima della valutazione della richiesta - Effetto novativo del titolo esecutivo - Conseguenze - Possibilità di formulare nuova richiesta di misure alternative - Fattispecie.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI
In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di inammissibilità dell'istanza di concessione di misure alternative, adottato "de plano" dal presidente del tribunale di sorveglianza in considerazione della mancanza dell'elezione di domicilio e senza considerare che, a seguito dell'emissione del provvedimento di cumulo, era stata depositata altra istanza, munita di tale elezione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)