Sez. 1, Sentenza n. 19596 del 22/06/2020 Cc. (dep. 30/06/2020) Rv. 279217 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Reiezione dell'istanza di misure alternative - Successivo cumulo inglobante il precedente - Ulteriore sospensione - Esclusione - Pena complessiva rientrante nei limiti - Irrilevanza - Ragioni.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI
La sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)