Sez. 1, Sentenza n. 106 del 13/01/1972 (Rv. 355822 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE - REINTEGRAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLO APPALTATORE - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DEL COMMITTENTE - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE - REINTEGRAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLO APPALTATORE - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - FATTISPECIE.*
In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'Opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, e obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'Opus predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'Obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite. (nella specie i giudici del merito avevano accolto la domanda dell' appaltatore diretta ad ottenere la revisione dei prezzi contrattuali dei lavori eseguiti in relazione ai maggiori oneri derivanti dagli aumentati costi dei detti lavori).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)