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Sez. 2, Sentenza n. 738 del 15/01/2007 (Rv. 594825 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Risoluzione per inadempimento del committente - Diritto dell'appaltatore alle restituzioni - Restituzione in natura - Impossibilità - Restituzione per equivalente - Criterio determinativo - Corrispettivo pattuito inclusivo della revisione prezzi ove pattizia.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594825-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE

In tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)