diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23838 del 19/11/2007 (Rv. 601198 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Residenza effettiva - Rilevanza - Risultanze anagrafiche - Valore meramente presuntivo - Notifica a persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia - Inevitabile difetto di conoscenza del luogo di effettiva residenza - Conseguenze - Effettuazione nel luogo di residenza anagrafica - Validità.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601198-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

È valida la notifica, eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, di un atto processuale a persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e, pertanto, dimorante in un luogo conosciuto solo dal competente Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno, atteso che, se é pur vero che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo e che l'istante è tenuto a provvedere alla notificazione nel luogo di residenza anagrafica del destinatario, a meno che non conosca o non sia in grado di conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la diversa residenza effettiva del destinatario, nella specie fa - e deve fare - difetto proprio la conoscenza del luogo di effettiva residenza del destinatario, tenuto segreto per ragioni di sicurezza, né rileva la conoscenza da parte del notificante della non coincidenza della residenza anagrafica del destinatario dell'atto da notificare con il luogo di soggiorno dello stesso, di cui il notificante non ha, comunque, contezza per ovvie ragioni di sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)