Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 11/02/2010 (Rv. 611603 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Dichiarazione di pubblica utilità - Efficacia temporale - Termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori ex art. 13 della legge n. 2359 del 1865 - Diversa incidenza - Scadenza di entrambi i termini - Illegittimità della dichiarazione di p.u. - Decreto di esproprio emesso dopo il termine per il compimento delle opere - Conseguenze - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Configurabilità - Necessità di un giudicato amministrativo - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i termini entro i quali devono cominciare e compiersi le espropriazioni ed i lavori, stabiliti dall'art. 13, primo comma, della legge n. 2359 del 1865, non hanno uguale rilievo ai fini dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'inosservanza del termine per il compimento della procedura espropriativa non ne determina la decadenza, con conseguente legittimità del decreto di esproprio emesso dopo la sua scadenza, qualora sia ancora pendente il termine finale per il compimento delle opere; in ogni caso, qualora sia scaduto anche quest'ultimo termine, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e il giudice ordinario può disapplicare il decreto di esproprio senza necessità di un giudicato amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)