Sez. F, Sentenza n. 2577 del 07/08/1990 Cc. (dep. 10/08/1990) Rv. 185082 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE - REINSERIMENTO SOCIALE - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - COMPORTAMENTO ANTECEDENTE ALLA CARCERAZIONE - VALUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE - REINSERIMENTO SOCIALE - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - COMPORTAMENTO ANTECEDENTE ALLA CARCERAZIONE - VALUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà, è ininfluente ogni valutazione sulla gravità del fatto per cui vi è stata condanna o di altre eventuali pendenze precedenti l'osservazione penitenziaria, che è l'unico parametro per ritenere sussistente o meno quei "progressi" nel processo di revisione critica e di graduale adattamento al ritorno in società, mentre il comportamento precedente la carcerazione può avere rilievo solo se collegato a quello successivo, quale chiave interpretativa di un disagio permanente, come di qualcosa che ridonda e si ripercuote sul trattamento penitenziario. (Conf mass n 177214).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)