Sez. 1, Sentenza n. 4830 del 26/10/1987 Cc. (dep. 05/12/1987) Rv. 177214 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - FONTE DEL GIUDIZIO - PRECEDENTI PENALI O PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - RISULTANZE DELL'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - FONTE DEL GIUDIZIO - PRECEDENTI PENALI O PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - RISULTANZE DELL'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
In Sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà - così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione - deve aversi esclusivo riferimento ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso né ai precedenti penali o giudiziari del soggetto né alla pericolosità comune ritenuta dal giudice di cognizione o di esecuzione o da quello del procedimento di prevenzione, dato che la valutazione concernente la gravità del reato e la personalità del suo autore è assorbita in quella più ampia concernente le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità. (fattispecie concernente un condannato in espiazione di penale ed il giudice del merito nel negare la misura aveva fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali ed alla misura di prevenzione in precedenza disposta. La Cassazione ha annullato con rinvio).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)