Sez. 2, Sentenza n. 10327 del 26/06/1984 Ud. (dep. 19/11/1984) Rv. 166784 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CONDIZIONI.*
In tema di delitto tentato le circostanze relative all'entità del danno (art. 61 n. 7 e 62 n. 4 cod. pen.) sono applicabili soltanto quando con prova rigorosa ed univoca si possa dimostrare che, se l'Azione penalmente illecita si fosse realizzata, il danno conseguente sarebbe stato, secondo il caso, di rilevante gravità o di speciale tenuità. (Conf. Sez. II, 22 febbraio 1980, passa).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)