Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 16/11/1984 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169067 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'ENTITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE - APPLICAZIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'ENTITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE - APPLICAZIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Al reato tentato si applicano le circostanze relative all'entità del danno patrimoniale previste per il corrispondente reato consumato, quando vi sia compatibilità logico giuridica, ossia ogni qualvolta sia possibile, attraverso le modalità dei fatti, stabilire il valore delle cose che il colpevole avrebbe acquisito al proprio patrimonio, se non gli fosse stata impedita la consumazione del reato. (Conf mass n 166784; (Conf mass n 163855; (Conf mass n 161674).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)