Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 13/07/1983 (Rv. 429647 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ - ACCERTAMENTO - CARATTERE PREGIUDIZIALE - PRODUZIONE DELLA COPIA DEL DECRETO NOTIFICATO - ONERE PROBATORIO DELLO OPPONENTE - MANCANZA DELLA RELATIVA CONTESTAZIONE DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - PRODUZIONE DEL DECRETO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ - ACCERTAMENTO - CARATTERE PREGIUDIZIALE - PRODUZIONE DELLA COPIA DEL DECRETO NOTIFICATO - ONERE PROBATORIO DELLO OPPONENTE - MANCANZA DELLA RELATIVA CONTESTAZIONE DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - PRODUZIONE DEL DECRETO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dello eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine, incombe sull'opponente l'Onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la Mancanza di contestazione al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e perciò sottratta alla disponibilità delle parti; né la produzione del decreto può avvenire in Sede di legittimità, stante l'espresso divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ.. (Conf 6283/82, mass n 424450; (Conf 2388/82, mass n 420468; (Conf 2387/82, mass n 420465; (Conf 2181/81, mass n 412905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)