Sez. 2, Sentenza n. 2614 del 27/04/1982 (Rv. 420465 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRORE ATTINENTE ALLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DI FATTO DELLA CAUSA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI VEDUTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRORE ATTINENTE ALLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DI FATTO DELLA CAUSA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI VEDUTE.*
L'errore di fatto previsto come motivo di revocazione dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. è soltanto quello che, derivando da una falsa percezione della realtà, abbia indotto il giudice a ritenere la esistenza di un fatto escluso in maniera inequivocabile dagli Atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di esso che, invece, dagli stessi Atti e documenti risulta positivamente accertato. Esula, quindi, dall'ambito della revocazione l'errore del giudice attinente alla valutazione delle risultanze di fatto della causa, che è errore di giudizio. (nella specie, si è ritenuto che sia denunziabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e non come motivo di revocazione ex art. 395 dello stesso codice, l'errore del giudice d'appello che, in contrasto con quanto risultante da una fotografia prodotta in giudizio, abbia escluso l'esistenza della comoda "inspectio" e "prospectio" sul fondo vicino per avere ravvisato al confine tra due fondi la presenza di un basso muretto e non di un parapetto-affacciatoio. (Conf 535/81, mass n 411015; (Conf 314/81, mass n 410755; (Conf 3468/77, mass n 387037; (Conf 1028/75, mass n 374438).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)