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Sez. 2 - , Sentenza n. 8932 del 17/01/2019 Cc. (dep. 01/03/2019) Rv. 275616 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Riqualificazione del reato contestato nel titolo cautelare in termini di tentativo - Mutamento significativo del quadro sanzionatorio di riferimento - Conferma della misura carceraria - Congrua motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275616-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In materia di misure cautelari personali, il novellato art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove subordina l'applicazione della misura custodiale carceraria alla prognosi di irrogazione, all'esito del giudizio di merito, di una pena superiore a tre anni, fatte salve le deroghe ivi previste, impone al giudice della cautela di adottare congrua motivazione, riferita anche alla personalità dell'indagato, allorquando, per effetto della riqualificazione del reato in termini di tentativo, muti in modo significativo il quadro sanzionatorio di riferimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza custodiale emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di soggetto incensurato, per il reato di estorsione consumata, riqualificato dal tribunale del riesame come tentativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 CORTE COST., Legge 08/11/2014 num. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)