Sez. 6, Sentenza n. 1798 del 16/12/2014 Cc. (dep. 15/01/2015) Rv. 262059 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | D.L. n. 92 del 2014 - Testo anteriore alla legge di conversione n. 117 del 2014 - Modifica dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Presupposti - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)