diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23421 del 27/09/2018 (Rv. 650925 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Contributo soggettivo nella misura ridotta del tre per cento del reddito - Decorrenza - Dall'anno solare successivo a quello di maturazione del quinquennio di pensionamento.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650925-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, l'avvocato che prosegua l'attività professionale oltre la data del pensionamento ha diritto a versare il contributo soggettivo ridotto, nella misura del tre per cento del reddito, a decorrere dall'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 com. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)