Sez. U, Sentenza n. 10033 del 14/10/1997 (Rv. 508871 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Prosecuzione dell'attività dopo il pensionamento - Contributo soggettivo nella misura ridotta del tre per cento del reddito - Decorrenza - Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In materia di previdenza forense, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175, per l'avvocato pensionato, che prosegue l'attività professionale oltre la data del pensionamento, la riduzione alla misura del tre per cento del reddito del contributo soggettivo, decorre, alla luce del tenore letterale e della "ratio" della disposizione nonché in considerazione del principio di infrazionabilità dei contributi annuali, solamente a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento (non diversamente da come successivamente disposto, con più chiara formulazione, dall'art. 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 141).
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 com. 3 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)