Sez. 1 - , Ordinanza n. 2508 del 01/02/2018 (Rv. 646876 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Prezzi - Revisione - Richiesta relativa a lavori eseguiti in regime di proroga - Contenzioso tra appaltatore e P.A. - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratto precedente al 1 gennaio 1994 - Individuazione della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, prima del 1 gennaio 1994 – data in cui per effetto dell’art. 6, comma 19, della l. n. 537 del 1993 tutte le relative controversie sono state devolute in via esclusiva al giudice amministrativo –, la giurisdizione sulla questione se la revisione stessa fosse o meno dovuta anche per i lavori eseguiti durante il periodo di proroga eventualmente accordata dall'amministrazione apparteneva, in via di principio, al giudice amministrativo, salva l’ipotesi, devoluta invece al giudice ordinario, in cui l'amministrazione committente avesse eseguito pagamenti in acconto di un compenso revisionale riconosciuto con generico riferimento a tutti i lavori eseguiti per la realizzazione dell'opera appaltata, ivi compresi, dunque (salva specifica prova contraria), quelli compiuti in regime di proroga. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che trattandosi di contratto di appalto stipulato prima del 1 gennaio 1994, la stazione appaltante aveva eseguito pagamenti in acconto su un compenso revisionale già riconosciuto in favore dell’appaltatore con generico riferimento a tutti i lavori eseguiti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 37, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)