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Sez. 3, Sentenza n. 15676 del 15/07/2011 (Rv. 619460 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Divieto ex art. 1, comma 20, della legge n. 560 del 1993 - Violazione - Effetti - Nullità del contratto nei confronti sia dell'ente gestore che dei contraenti - Acquirenti familiari dell'assegnatario - Irrilevanza - Fondamento - Infrazione di cui all'art. 28, comma primo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità del notaio - Limiti.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619460-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE

In tema di edilizia residenziale e pubblica, la violazione del divieto di alienazione, di cui all'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, determina la nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto sia nei confronti dell'ente gestore dell'alloggio che delle parti contraenti, anche nel caso in cui gli acquirenti siano familiari conviventi con l'assegnatario, trattandosi di divieto assoluto e disciplinato da norma imperativa, che non prevede eccezioni, deroghe o limitazioni e che persegue il fine di impedire gli atti speculativi e di garantire il conseguimento dello scopo proprio della destinazione di tali alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli assegnatari provvisti dei prescritti requisiti. Detta nullità, tuttavia, non comporta di per sé la responsabilità del notaio che abbia rogato l'atto di vendita, ai sensi dell'art. 28, comma primo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, atteso che per tale patologia è richiesto che l'atto sia "inequivocamente" nullo, così dovendosi interpretare l'espressione "atti espressamente proibiti dalla legge" inserita nella norma citata, in quanto al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici, in presenza di incertezze interpretative oggettive.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 20, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)