Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 14/11/1973 (Rv. 366728 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - VIZI DENUNCIABILI - ERRORE - NOZIONE - INCREMENTO PATRIMONIALE DI UN'AZIENDA AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA PARTE DI UTILI SPETTANTE AD UNA DELLE PARTI - ERRONEA VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE DA PARTE DEGLI ARBITRI - DENUNCIABILITA - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - VIZI DENUNCIABILI - ERRORE - NOZIONE - INCREMENTO PATRIMONIALE DI UN'AZIENDA AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA PARTE DI UTILI SPETTANTE AD UNA DELLE PARTI - ERRONEA VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE DA PARTE DEGLI ARBITRI - DENUNCIABILITA - ESCLUSIONE.*
Il responso degli arbitri liberi, in conseguenza del suo contenuto negoziale, e impugnabile per gli stessi vizi che vulnerano le manifestazioni di volonta negoziale: ossia per errore essenziale, violenza, dolo, ed incapacita degli arbitri o delle parti. Peraltro, l'errore che a tal fine puo venire in considerazione e solo quello che attiene alla formazione della volonta degli arbitri e che ricorre quando i medesimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realta, mentre deve essere esclusa l'impugnativa per errore di giudizio sia in ordine alla valutazione delle prove, sia in riferimento all'opportunita delle decisioni adottate in concreto dagli arbitri per la composizione della controversia. Pertanto, qualora sia stato commesso agli arbitri il compito di valutare l'incremento patrimoniale di un'azienda, appartenente ad una delle parti, al fine di stabilire l'importo delle somme spettanti ad una di esse a titolo di partecipazione agli utili dell'azienda stessa, non puo costituire motivo di invalidita della decisione arbitrale la circostanza che gli arbitri non abbiano correttamente valutato l'avviamento commerciale ed, in particolare, le reali prospettive future dell'impresa, incorrendo in una erronea valutazione della consistenza patrimoniale di quest'ultima. (V 994/72, mass n 357304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)