Sez. 4, Sentenza n. 912 del 17/04/1971 Ud. (dep. 23/11/1971) Rv. 119346 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA - DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA - CRITERI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA - DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA - CRITERI.*
La delimitazione della responsabilita dell'esercente una professione sanitaria, per un errore in cui il medesimo sia incorso nell'Esercizio dell'attivita professionale, non va rapportata, in materia penale, ad un determinato grado di colpa, ma va stabilita in base alla natura ed alle caratteristiche dell'attivita espletata, tenendo debitamente conto delle difficolta e dei rischi inerenti e valutando, pertanto, con una certa larghezza il comportamento del sanitario.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)