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Sez. 4, Sentenza n. 9367 del 09/06/1981 Ud. (dep. 22/10/1981) Rv. 150650 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ ANALOGICA DELL'ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE: CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA - EFFICACIA DISCRIMINANTE DELLA COLPA MEDIA O LIEVE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 43 COD. PEN..*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150650-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ ANALOGICA DELL'ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE: CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA - EFFICACIA DISCRIMINANTE DELLA COLPA MEDIA O LIEVE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI DALL'ART. 43 COD. PEN..*

La sussistenza della colpa professionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione, per le peculiarità dello Esercizio dell'arte medica e per le difficoltà dei casi particolari, ma pur sempre nell'ambito dei criteri dettati, per la individuazione della colpa medesima, dalla norma dell'art. 43 cod. pen.. lo accertamento non può essere effettuato in base agli elementi dettati dall'art. 2236 cod. civ., secondo cui il prestatore d'opera è esonerato dall'Obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tranne che nell'ipotesi che abbia commesso il fatto con dolo o colpa grave. L'applicazione di questa norma non può avvenire con interpretazione analogica, perché vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi generali (artt. 1176, 1218, 2043 cod. civ.). essa è inoltre esclusa per la sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale. Il grado della colpa è infatti previsto soltanto come criterio per la Determinazione della pena (art. 133 cod. pen.) o come circostanza aggravante (art. 61 n. 3 cod. pen.), ma in nessun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il minor grado di colpa cioè non può avere giammai efficacia discriminante. (Conf mass 119346/71 ed in genere sulla colpa professionale mass. 133078/76, 129725/75; nel senso che la colpa del medico può essere valutata con criteri non rigorosi nel solo caso di imperizia mass. 146836/80, 145608/80; precisano inoltre che, nell'ipotesi di imperizia, la colpa del sanitario è rilevante soltanto quando sia incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza mass. 141044/79, 138925/78, 138892/78, 120779/72, 117950/71, 104929/67; contra: mass. 149347/81, 149218/81, 137552/77, 108853/68 ed in genere per il prestatore d'opera intellettuale mass. 138887/78).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)