Sez. 1, Sentenza n. 12381 del 09/12/1998 (Rv. 521468 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Domanda di separazione - Presupposto - Fatti mostranti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza - Loro epoca - Precedente al provvedimento presidenziale - Necessità - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
La domanda di separazione, con o senza addebito, può essere chiesta (a norma dell'art. 151 cod. civ.) sulla base di fatti che mostrano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve trattarsi, dunque, di atti relativi alla convivenza, fino a che essa è durata, restando irrilevanti altri fatti eventualmente accaduti dopo il provvedimento del presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamente, a meno che questi non posseggano autonomo e concreto rilievo causale in ordine alla produzione dell'effetto dell'improseguibilità, anzitutto, e dell'addebito, quindi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)