Sez. 1, Sentenza n. 1394 del 22/02/1996 (Rv. 495966 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Situazione di intollerabilità della convivenza creatasi anteriormente al provvedimento del Presidente che autorizza i coniugi a vivere separati - Comportamento dei coniugi successivo a detto provvedimento - Rilevanza ai fini dell'addebito - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
Quando i coniugi vivono separati, perché a ciò autorizzati con provvedimento del Presidente del Tribunale dopo la domanda di separazione, l'accertamento che anteriormente a tale autorizzazione si era già verificata la causa della intollerabilità della convivenza, rende irrilevante, al fine dell'addebito della separazione, il comportamento tenuto dai coniugi nella fase di temporanea separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)