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Sez. 2, Sentenza n. 2070 del 27/07/1964 (Rv. 303012 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI - RES DUBIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303012-01

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI - RES DUBIA - NOZIONE.*

Nell'ordinamento giuridico e ammessa la fattispecie del negozio di accertamento, il quale, per cio che attiene alla sua causa, e caratterizzato dall'intento comune delle parti di conferire certezza, attraverso un regolamento che ne definisca e ne precisi l'essenza, il contenuto e gli effetti, ad un rapporto giuridico tra esse esistentì ne deriva che presupposto necessario del negozio di accertamento e, appunto, una situazione giuridica gia esistente tra le parti, ma incerta (res dubia)' perche se fosse invece certa, il negozio di accertamento mancherebbe di causa. E, la res dubia consiste nell'incertezza soggettiva, cioe nel dissenso, esistente tra gli stessi soggetti del rapporto giuridico, per essere discorde e contrastante la valutazione che essi, personalmente, fanno della situazione giuridica in atto tra loro. In relazione esclusiva a tale loro dissenso, le parti addivenendo ad una comune interpretazione autentica del contenuto del negozio che ha dato vita a quella situazione, giungono ad un concorde apprezzamento di essa, precisandola nel senso che ritengono conforme al suo vero modo di essere, e rendendola cosi certa ed incontrovertibile per il futuro. (V. 1103/63; 276/63; 2421/61; 2164/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)