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Sez. 1, Sentenza n. 18737 del 17/09/2004 (Rv. 578213 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Funzione traslativa - Limiti - Negozio di accertamento - Distinzione - Fattispecie in tema di assoggettabilità ad azione revocatoria di clausola transativa relativa a bene immobile.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578213-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, essendo inconcepibile il trasferimento (tra le parti in lite), mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perchè oggetto di contestazione; a tale incertezza, peraltro, può porsi fine non solo mediante negozio transattivo, caratterizzato dalla presenza di reciproche concessioni tra le parti, ma anche mediante mero negozio di accertamento. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha escluso, pertanto, l'assoggettabilità ad azione revocatoria di preteso trasferimento di proprietà immobiliare effettuato mediante atto di transazione, osservando che in realtà il giudice di merito aveva rilevato che le parti avevano stipulato un negozio di accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)