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Sez. 3, Sentenza n. 9175 del 15/09/1998 (Rv. 518930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minore costituito in giudizio a mezzo di tutore - Conseguimento della maggiore età - Conseguenze - Parte costituita a mezzo di procuratore - Interruzione del giudizio - Condizioni - Raggiungimento della maggiore età prima della notificazione dell'atto di appello - Notificazione dell'atto di appello al tutore - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518930-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il conseguimento della maggiore età da parte del minore, costituito in giudizio per mezzo di un tutore, costituisce un'ipotesi di perdita della capacità processuale del tutore, per il quale viene meno il potere di rappresentanza. Pertanto tale evento, quando colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore, ha efficacia interruttiva del processo solo se espressamente dichiarato dal procuratore costituito. Tale principio non vige però per la notificazione dell'atto d'appello: infatti, in ossequio al principio dell'autonomia dei gradi di giudizio, nel caso in cui il minore raggiunga la maggiore età prima della notificazione dell'atto d'appello, è a lui personalmente, e non al tutore, che va notificato l'atto di gravame. Tuttavia l'eventuale nullità derivante dalla notifica dell'appello al tutore è sanata, ove il minore si costituisca personalmente in appello, salvi i diritti quesiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)