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Sez. 1, Sentenza n. 1744 del 27/02/1997 (Rv. 502677 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minorenne - Compimento della maggiore età nel corso del processo - Conseguenze - Cessazione della rappresentanza processuale esercitata nei confronti del minore, ed interruzione del processo - Loro operatività automatica - Esclusione - Dichiarazione, comunicazione o notifica, nel processo, da parte del procuratore, della circostanza della maggiore età - Necessità - Omissione - Conseguenze - Ultrattività della rappresentanza processuale - Limiti - Nell'ambito esclusivo della stessa fase di giudizio - Successiva proposizione di impugnazione nei confronti dell'ex rappresentante processuale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502677-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La rappresentanza processuale del minore (da parte del genitore, del tutore, o, ove ricorra, del curatore speciale) non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo. È infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, e che si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo, nonché che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Tale principio dell'"ultrattività" di una tale rappresentanza, opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che va ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti del rappresentante, allorché il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)