Sez. 1, Sentenza n. 148 del 16/01/1990 (Rv. 464818 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NOTIFICA AL PROCURATORE LEGALE DELL'OPPONENTE - OMISSIONE - CONVALIDA DELLA INGIUNZIONE - INVALIDITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NOTIFICA AL PROCURATORE LEGALE DELL'OPPONENTE - OMISSIONE - CONVALIDA DELLA INGIUNZIONE - INVALIDITÀ.*
In tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 22, 23 legge 24 novembre 1989 n. 689, il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione devono essere notificati da parte della cancelleria del pretore adito, oltreché all'autorità intimante ed all'opponente anche, ove indicato, al suo procuratore legale con la conseguenza che l'omessa notifica di detti Atti a questo ultimo - costituisce - motivo di Invalidità della successiva convalida dell'ingiunzione, pronunciata ai sensi del comma quinto del citato art. 23 (per la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore legale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)