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Sez. 1, Sentenza n. 6228 del 02/06/1995 (Rv. 492653 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Udienza di comparizione - Avviso all'opponente con mera comunicazione del cancelliere - Ingiunzione - Convalida in assenza dell'opponente - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492653-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli art. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, la comunicazione all'opponente ed al suo eventuale procuratore della data dell'udienza di comparizione fissata dal pretore con decreto in calce al ricorso realizza lo scopo per il quale è previsto l'adempimento prescritto nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 23 della predetta legge, che fa obbligo al cancelliere di notificare copia del ricorso e del decreto all'opponente, al procuratore di questo ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, con la conseguenza che legittimamente il pretore convalida l'ingiunzione in assenza dell'opponente avvisato con mera comunicazione del cancelliere, piuttosto che nelle forme prescritte dall'art. 23, della data della udienza di comparizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)