Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 23/04/1969 (Rv. 339940 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIPENDENTE DEL DESTINATARIO - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI FARE RICERCHE IN ORDINE AL RAPPORTO DI DIPENDENZA - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITA DELLA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO - ONERE DELLA PROVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO AL DIPENDENTE DEL DESTINATARIO - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI FARE RICERCHE IN ORDINE AL RAPPORTO DI DIPENDENZA - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA VERIDICITA DELLA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO - ONERE DELLA PROVA.*
L'art.139 cod.proc.civ. non impone all'ufficiale giudiziario di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza, di cui egli da atto a seguito della semplice dichiarazione dell'interessato, incombendo a chi contesta la veridicita di tale dichiarazione di dare la prova del contrario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)